Utility Manager: nuova figura, vecchi problemi per il mercato energetico

di Francesco Belcastro

Con la recente conversione in legge del Decreto Bollette 2025, il legislatore ha introdotto una serie di misure volte al contenimento dei costi energetici e alla promozione di un uso più efficiente delle risorse. Tra le novità, ha fatto il suo ingresso la figura dell’Utility Manager, presentata come professionista incaricato di supportare utenti e imprese nella gestione ottimale di energia, gas, acqua, telecomunicazioni e servizi digitali. Tuttavia, questa apparente innovazione rischia di creare confusione, sovrapponendosi in modo evidente a una figura già esistente, regolamentata e operativa da anni: l’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE).

L’EGE è una figura professionale definita dalla norma UNI CEI 11339, certificabile dal 2010 e recentemente aggiornata nel novembre 2023 con l’ultima versione della stessa norma. Le sue competenze sono tecniche, normative ed economiche e trovano applicazione in ambito industriale, civile e pubblico. È “abilitato” a eseguire diagnosi energetiche, redigere piani di efficientamento, supportare l’implementazione di sistemi di gestione dell’energia (ISO 50001) e affiancare le imprese nel rispetto delle normative ambientali. Tra le sue attività rientra anche il supporto nell’acquisto di energia elettrica, gas naturale e altri combustibili, ovvero uno dei compiti previsti per l’Utility Manager.

La questione non è se l’Utility Manager svolga funzioni inedite rispetto all’EGE – al contrario, molte di esse sono già comprese nel perimetro dell’EGE – ma se, e in quali contesti, abbia senso ricorrere a questa figura. Ridurre una bolletta energetica non significa soltanto individuare il contratto più conveniente: serve una strategia integrata che includa l’ottimizzazione dei consumi, la riduzione del fabbisogno, la generazione in proprio (ad esempio tramite impianti fotovoltaici) o il ricorso a strumenti come i Power Purchase Agreement (PPA). Competenze di questo tipo sono proprie dell’EGE, mentre l’Utility Manager si limita a fornire supporto nella scelta contrattuale, senza intervenire sul piano tecnico-energetico.

In alcuni casi – come per un’utenza domestica o una piccola impresa con consumi ridotti – questo tipo di supporto può avere una sua utilità. Tuttavia, all’aumentare della spesa energetica diventa imprescindibile affidarsi a figure in grado di intervenire anche a monte del contratto, cioè sulla domanda energetica stessa. Inoltre, in presenza di bollette contenute, si pone il problema della sostenibilità economica del servizio: quanto può essere conveniente, per un piccolo consumatore, affidarsi a un Utility Manager per ottenere un risparmio minimo? In questi contesti, soluzioni collettive come consorzi d’acquisto o sportelli pubblici possono risultare più efficaci, trasparenti e sostenibili.

L’Utility Manager, dunque, può avere una funzione se pensato come operatore diffuso, accessibile e con requisiti proporzionati al livello di responsabilità. Il punto critico è definire con chiarezza il suo ruolo, i suoi limiti e i contesti in cui può operare. In tal senso, è auspicabile un intervento normativo più preciso, che tuteli i consumatori e garantisca la qualità dell’offerta professionale, evitando che soggetti privi di adeguata preparazione operino sotto l’etichetta di Utility Manager. Allo stesso tempo, è fondamentale che le imprese con una spesa energetica rilevante abbiano chiaro che il vero risparmio non si ottiene solo negoziando il contratto, ma anzitutto agendo sulla riduzione dei consumi, sull’efficienza e sull’autoproduzione.

A rafforzare questa differenza contribuiscono anche i requisiti di accesso alle rispettive certificazioni. Per accedere allo schema EGE con un titolo di studio di livello EQF 4 (diploma di scuola secondaria superiore) sono richiesti almeno dieci anni di esperienza documentata nel settore. Per l’Utility Manager, con lo stesso titolo, ne bastano appena due. Inoltre, mentre per l’EGE è previsto un mantenimento annuale della certificazione con evidenze puntuali su attività svolte e aggiornamento formativo, per l’Utility Manager si richiede genericamente un aggiornamento costante, senza indicazioni chiare sulle modalità. Si tratta di una differenza sostanziale, che rende evidente come le due figure non possano essere considerate equivalenti in termini di competenza e preparazione.

Il D.Lgs. 102/2014, inoltre, indica chiaramente la necessità di un EGE certificato secondo la norma di riferimento – la UNI CEI 11339 – da organismo accreditato per svolgere le attività indicate nel decreto. I riferimenti introdotti per l’utility manager sono invece più incerti e fumosi, e dunque meno tutelanti per le imprese. Sarebbe stato meglio seguire lo stesso approccio seguito per l’EGE, senza riferimenti a percorsi alternativi.

L’energia non può essere trattata solo come una semplice voce di spesa da ottimizzare a colpi di comparazioni tariffarie: richiede conoscenze specifiche, esperienza sul campo e la capacità di individuare soluzioni coerenti con il contesto tecnico e normativo. L’EGE nasce proprio per questo, e da oltre un decennio rappresenta in Italia la figura professionale di riferimento in materia di efficienza energetica.

In definitiva, la conversione in legge del Decreto Bollette introduce una nuova etichetta, ma non una nuova professionalità. Le attività di consulenza energetica sono già oggi presidiate da figure riconosciute, come l’EGE, la cui preparazione è validata, aggiornata e regolamentata. Introdurre profili ibridi – per di più senza richiami chiari e certi alla certificazione secondo la normativa tecnica di riferimento – rischia di generare confusione tra utenti e imprese, minando la fiducia in un settore dove la competenza tecnica non è un valore aggiunto, ma un requisito imprescindibile.

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