La nuova guida per il trattamento statistico dei Contratti di prestazione energetica

di Remigio Longavita e Dario Di Santo

 

È stata pubblicata nei giorni scorsi da Eurostat e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) la guida per il trattamento statistico degli Energy Performance Contract (EPC). 

Ben più corposa rispetto alle precedenti, la guida è rivolta principalmente alla P.A. e agli operatori che esercitano nel settore dell’efficienza energetica e chiarisce come gli investimenti per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici debbano essere trattati da un punto di vista contabile. 

Ecco l’approfondimento di FIRE pubblicato nella newsletter FIRE del 31 maggio

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Fino ad ora l’incertezza sulla contabilizzazione dei costi dei contratti EPC riguardo l’iscrizione o meno nei bilanci delle pubbliche amministrazioni è stata una delle cause che ha ostacolato la diffusione di tali contratti. L’intento della guida è proprio quello di dare maggiore sicurezza sul tema, così da facilitare la pianificazione degli interventi di efficienza energetica e il ricorso al finanziamento tramite terzi fuori bilancio, e dispiegare tutto il potenziale di risparmio energetico conseguibile dagli edifici pubblici. 

Il documento si configura a tutti gli effetti come una linea guida di riferimento, spiega come le regole del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010) si applicano ai contratti EPC, e rappresenta l’applicazione pratica della nota Eurostat sul trattamento dei contratti EPC nei conti pubblici pubblicata a settembre del 2017 (EPC).  In essa vengono definite le caratteristiche richieste da Eurostat per considerare un contratto come EPC; a tal proopsito  un elemento nuovo riguarda la durata del contratto: un EPC, per poter essere considerato tale da Eurostat e dare accesso ai benefici sull’off-balance, deve avere una durata almeno di 8 anni. 

Oltre a ribadire la necessità che il canone verso il fornitore (ESCO) sia collegato al livello di prestazione energetica raggiunta, è chiarito che il valore dei risparmi valutati in ragione della baseline dei consumi per la durata del contratto debba essere superiore alla somma dei costi operativi e dei finanziamenti pubblici. Inoltre, è richiesto che il valore dei risparmi garantiti annualmente sia maggiore dei costi annui operativi e che i flussi di cassa generati dalla vendita di energia prodotta da eventuali impianti di generazione o cogenerazione  siano inferiore al 50% del valore dei risparmi garantiti.

Il principio per una corretta contabilizzazione introdotto da ESA 2010 è che gli asset debbano essere contabilizzati nel bilancio del proprietario economico del bene, ossia il soggetto che sostiene la maggior parte dei costi ed ha diritto alla maggior parte dei benefici legati agli asset. La guida a riguardo rappresenta il riferimento da utilizzare per individuare correttamente i rischi e i benefici che, all’interno di un contratto EPC, ne determinano la corretta contabilizzazione. Essa riporta infatti la metodologia da adottare per una corretta valutazione sul trattamento statistico da adottare in funzione degli elementi presenti nel contratto EPC, quali gestione dei rischi, attività di progettazione, realizzazione e gestione, condivisione risparmi e costi, procedure di misura e verifica delle prestazioni, tipologia di finanziamento e assicurazione, etc. Per ciascuno di questi elementi vengono descritti nel dettaglio gli aspetti che comportano una automatica contabilizzazione on-balance o che hanno un’influenza elevata o moderata nella determinazione degli investimenti che richiedono l’iscrizione a bilancio (il tutto riassunto in un’utile tabella riportata negli allegati alla guida). Così come sono evidenziati gli aspetti che risultano neutrali ai fini della contabilizzazione. Utili infine gli esempi che mostrano come trattare i finanziamenti pubblici.

La guida rappresenta un riferimento pratico nelle mani degli operatori pubblici, che potranno beneficiare della presenza di regole più chiare sulla predisposizione dei contratti EPC ed in particolare della possibilità di non iscrivere gli investimenti a bilancio, ma anche per gli operatori privati che vorranno investire in tale settore e che troveranno, presumibilmente, maggiore apertura da parte della P.A. per riqualificare gli edifici e gli impianti con ricorso a fondi terzi. 

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