Il nuovo testo integrato di ARERA sull’autoconsumo diffuso

di Marco Pezzaglia

Con la deliberazione 727/2022/R/eel, l’Autorità ha definito le nuove regole per l’autoconsumo diffuso, che completano il quadro regolamentare e rappresentano un altro tassello verso il pieno sviluppo del nuovo assetto dell’autoconsumo e delle comunità energetiche.

Il 25 gennaio p.v. FIRE dedicherà al tema una pillola di efficienza energetica riservata agli associati,mentre l’8 febbraio è dedicato al corso on line Autoconsumo collettivo, comunità energetica e sistemi di distribuzione chiusi
Intanto in questo articolo si forniscono alcune indicazioni sul tema.

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Con la deliberazione 727/2022/R/eel, l’Autorità ha definito le nuove regole per l’autoconsumo diffuso, che completano il quadro regolamentare relativamente all’autoconsumo di energia elettrica inteso in senso ampio. In pratica, nel sistema elettrico nazionale è possibile effettuare autoconsumo:

  • sia a livello locale mediante la costituzione di sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) includenti anche il caso in cui il sistema di produzione sia localizzato al di fuori dei siti di consumo e adesso connesso attraverso un sistema di collegamenti diretti (caso del SSPC già regolato con il testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo – TISPPC aggiornato di recente con la deliberazione 573/2022/R/eel;
  • sia a livello diffuso utilizzando la rete pubblica nel rispetto di determinate condizioni.

L’autoconsumo diffuso adotta come parametro di misura dell’autoconsumo stesso la definizione di condivisione di energia elettrica all’interno di un certo perimetro; ARERA definisce, infatti energia elettrica autoconsumata l’energia elettrica condivisa, per ogni ora, il minimo tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria. L’energia elettrica condivisa può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio e, inoltre, può essere suddivisa per livello di tensione: questo potrebbe giocare un ruolo importante anche nel futuro e atteso decreto ministeriale che stabilirà le modalità e le condizioni dei gli incentivi all’autoconsumo diffuso.

L’autoconsumo diffuso viene calcolato in relazione ai seguenti possibili assetti (configurazione per l’autoconsumo diffuso):

  1. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
  2. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
  3. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile;
  4. comunità energetica dei cittadini;
  5. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta;
  6. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
  7. cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.

La nuova delibera ARERA definisce puntualmente, dove non già stabilite da altra norma di tipo legislativo, le condizioni per il riconoscimento delle varie configurazioni.

Dal punto di vista dei vantaggi economici è interessante ricordare che, seguendo la predetta logica di classificazione dell’autoconsumo, il primo, cioè quello delle configurazioni SSPC godi dei classici benefici tariffari ed economici dell’autoconsumo classicamente intesi in quanti l’energia elettrica autoconsumata non viene contabilizzata come energia elettrica prelevata dalla rete elettrica, mentre nel secondo caso, cioè quello dell’autoconsumo diffuso, i benefici economici si traducono in contributi a titolo di costo evitato di uso della rete elettrica e incentivazione erogata il livello di autoconsumo raggiunto. Ovviamente nel caso di autoconsumo diffuso continua a valere il noto modello virtuale per cui tutta l’energia elettrica prelevata dalla rete elettrica è acquistata sul mercato secondo le modalità ordinarie, energia elettrica immessa è venduta e valorizzata nel mercato all’ingrosso, il soggetto referente della configurazione riceverà poi un contributo dal GSE che riverserà internamente secondo regole liberamente scelte dei soggetti che hanno costituito la configurazione.

In ogni caso è sempre possibile che il produttore sia un soggetto terzo. Da questo punto di vista, inoltre, è di particolare interesse la nuova definizione di referente che per tutte le configurazioni per l’autoconsumo diffuso, può essere un soggetto mandatario tramite un mandato senza rappresentanza avente durata annuale tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Dal punto di vista dell’individuazione dei perimetri delle cabine primarie, la deliberazione stabilisce che le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie pubblicano nei propri siti internet la prima versione delle aree sottese alle singole cabine primarie entro il 28 febbraio 2023. Tale versione delle aree sottese alle singole cabine primarie è valida fino al 30 settembre 2023 data oltre la quale dovrebbe entrare in funzione un portale centralizzato della zonizzazione del territorio nazionale in termini di cabine primarie gestito dal GSE.

Per tutto il resto sono stati confermati, in pratica gli orientamenti già espressi da ARERA con il documento di consultazione DCO 390/2022/R/eel della scorsa estate e la nuova delibera ricalca la struttura già nota della vecchia delibera 318/2020/R/eel relativa al regime sperimentale. Si attende ora la pubblicazione del già summenzionato decreto ministeriale e la revisione, infine, delle Regole tecniche da parte del GSE. La partita non è ancora chiusa, sebbene dei rilevanti passi in avanti sono stati fatti.

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