di Dario Di Santo e Livio De Chicchis
Il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 73 ha attuato la direttiva efficienza energetica 2018/2002/UE.
Tra i temi oggetto di novità abbiamo le diagnosi energetiche, il conto termico, i certificati bianchi. Questi ed altri sono stati illustrati da FIRE nell’articolo pubblicato su Qualenergia.it
Come da previsioni, il 2020 è stato l’anno del recepimento a livello nazionale delle direttive europee sull’efficienza energetica. Dopo la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici recepita a giugno, il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 73 ha attuato la direttiva efficienza energetica 2018/2002/UE (EED II) andando a modificare ed integrare il precedente D.Lgs. 102/2014. Se da un lato il nuovo decreto cerca di dare continuità al precedente, prevedendo l’estensione al 2030 di una serie di obiettivi e di provvedimenti già in vigore, dall’altro apporta poche novità specifiche ma di rilievo.
Vengono in primis aggiornate e fissate alcune definizioni, su tutte quelle di grande impresa, oggetto di controversie in questi ultimi anni, EGE ed energy auditor. Quest’ultima figura, lasciata in un limbo nell’ultimo quadriennio, viene ora assimilata a tutti gli effetti all’EGE per quanto concerne l’esecuzione delle diagnosi energetiche. Al contempo l’aggiornamento dell’art.8 del D.Lgs. 102/2014 chiarisce, semplificando il quadro, come le diagnosi energetiche possano essere realizzate solo da EGE certificati secondo la norma UNI CEI 11339 o ESCO UNI CEI 11352. Viene dunque meno l’idea originaria di un energy auditor certificato. Rimanendo in tema di diagnosi energetiche, vengono escluse dall’esonero dall’obbligo le imprese dotate di schemi EMAS e certificazione ISO 14001, a causa della scarsa rilevanza di questi schemi dal punto di vista energetico. Continua invece a rimanere l’esonero per le imprese certificate ISO 50001. Un’altra novità è che le grandi imprese con consumo energetico annuo inferiore a 50 tep verranno esentate dall’obbligo, visto l’impatto davvero limitato dei consumi energetici. Viene introdotto un regime sanzionatorio (da 1.500 a 15.000 euro) per coloro i quali risultino inadempienti alla diffida a realizzare la diagnosi dopo aver disatteso l’obbligo originale, così come (da 1.000 a 10.000 euro) per gli energivori che non attuino almeno uno degli interventi individuati dalla diagnosi. Per questi ultimi, il “tempo ragionevole” entro cui realizzare l’intervento è stato ora quantificato come l’intervallo che intercorre tra una diagnosi e la successiva.
Per quanto riguarda i regimi obbligatori di efficienza energetica, vengono estesi al 2030 gli obiettivi definiti dall’articolo 7 del D.Lgs. 102/2014 suddividendoli su diversi strumenti in accordo con quanto previsto dal PNIEC. Rispetto al passato si opterà per l’impiego di più misure, viste anche le difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi al 2020, che molto probabilmente non sarà realizzato come evidenziato dalla recente comunicazione della Commissione europea (COM(2020) 326 final). Altra novità, peraltro proposta da FIRE: al comma 8 è prevista la contabilizzazione dei risparmi energetici realizzati da enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP, laddove non siano stati riconosciuti incentivi.
In relazione all’articolo 7, l’attenzione degli operatori era rivolta ovviamente al meccanismo dei certificati bianchi, schema principe per l’incentivazione dell’efficienza energetica, che come noto sta affrontando una fase di crisi dovuta a mercato corto e problemi strutturali. Sul tema il decreto si limita a fornire disposizioni di carattere generale, quali la possibilità di prevedere un ampliamento dei progetti ammessi ed una semplificazione delle procedure di accesso e valutazione, oltre che eventuali dilazioni degli obiettivi in capo ai soggetti obbligati ed estensioni o variazioni dell’ambito di questi ultimi. Misure puntuali verranno adottate con un decreto ministeriale che verrà pubblicate entro fine anno, nel frattempo FIRE ha fornito supporto scientifico a Confindustria per la stesura di un documento di proposte per la riforma dello schema, presentato ieri (https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/webinar-rapporto-TEE-2020).
Il D.Lgs. 73/2020 fissa invece al 30 giugno 2021 il termine per l’aggiornamento del conto termico, nell’ottica di adeguare la sezione del meccanismo rivolta ai privati al settore civile non residenziale, e di semplificare l’accesso allo schema anche attraverso l’applicazione dei contratti EPC. Per completare il panorama dei meccanismi agevolativi, il decreto punta a potenziare il fondo nazionale per l’efficienza energetica, introducendo la possibilità di ottenere finanziamenti a fondo perduto e includendo gli interventi di efficienza energetica nel settore dei trasporti tra quelli ammissibili.
L’altro filone di novità riguarda la misurazione e fatturazione dei consumi energetici. Seguendo gli indirizzi della direttiva EED II, vengono previsti degli obblighi di lettura da remoto per contatori e sotto contatori installati a partire dal 25 ottobre 2020, mentre entro il 1° gennaio 2027 tutti i sistemi dovranno essere dotati di dispositivi che ne permettano la lettura da remoto. Nell’immediato, per la ripartizione delle spese di energia termica nei condomini viene eliminato il riferimento alla norma UNI 10200, con l’importo complessivo che dovrà essere suddiviso tra gli utilizzatori attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.
In ambito Pubblica Amministrazione, viene esteso al 2030 l’obiettivo di riqualificare almeno il 3% annuo degli immobili (mentre viene abrogato l’alternativo obiettivo cumulato, che al 2020 era pari a 0,04 Mtep), così come il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC). Una spinta alla sensibilizzazione del settore pubblico dovrà essere fornita mediante l’utilizzo del sistema informativo integrato dell’Acquirente Unico per censire i consumi annuali delle utenze, suddivisi per vettore energetico.
In termini di governance verrà istituita una cabina di regia, presieduta dal MISE e che include i ministeri competenti, per coordinare al meglio gli interventi nel settore degli edifici. Infine, per supportare le piccole e medie imprese, il MISE emanerà a cadenza biennale dei bandi pubblici per finanziare l’implementazione di sistemi di gestione dell’energia ISO 50001, mentre l’ENEA (al quale viene tra l’altro rinnovato il compito, di concerto con il GSE, di predisporre il programma di formazione e informazione sull’efficienza energetica) elaborerà un programma di sensibilizzazione per la realizzazione di diagnosi energetiche.
Per concludere, il D.Lgs. 102/2014 viene integrato ed affinato, con una serie di miglioramenti tratti dall’esperienza e dalle indicazioni comunitarie, e alcune novità interessanti. Fra i decreti attuativi quello forse più atteso riguarda la revisione dello schema dei certificati bianchi, cui il PNIEC assegna comunque un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030: l’appuntamento per vederne i contenuti è fra qualche mese.