Certificati bianchi: le principali novità del nuovo decreto

di Jacopo Romiti

Dal 12 settembre 2025, è in vigore il DM MASE 21 luglio 2025 che aggiorna la disciplina dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), meglio noti come Certificati Bianchi. Le principali novità introdotte dal DM sono riassunte in questo articolo.

 

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Dal 12 settembre 2025, è in vigore il DM MASE 21 luglio 2025 che aggiorna la disciplina dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), meglio noti come Certificati Bianchi. Le principali novità introdotte dal DM si possono riassumere nei seguenti punti:

• Nuovi target di risparmio energetico nel periodo 2025-2030 per i soggetti obbligati, allineati al PNIEC;

• Semplificazioni sia per i proponenti che per la presentazione dei progetti;

• Possibilità di presentare progetti aggregati e multi-soggetto;

• Aggiornamento della tabella dei progetti ammissibili.

In ottemperanza a quanto previsto dal PNIEC, al 2030 i distributori di energia elettrica e gas con oltre 50.000 clienti finali, dovranno presentare un cumulato di 7,9 milioni di certificati per gli usi finali di energia elettrica e di 4,9 milioni di certificati per gli usi finali di gas naturale. La preponderanza della parte elettrica su quella gas rispecchia il processo di elettrificazione e decarbonizzazione in atto.

Per i progetti che non risultano costituiti da più interventi e per i quali non si sia verificata una variazione significativa dei risparmi nelle prime tre richieste di verifica e certificazione, qualora le stesse abbiano generato singolarmente un risparmio annuo non superiore a 250 tep, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere il riconoscimento dei risparmi mediante la modalità semplificata, a partire dalla quarta richiesta e fino al termine della vita utile del progetto, che prevede il riconoscimento di un risparmio addizionale annuo pari al risparmio medio riconosciuto nelle prime tre richieste.

Il DM prevede che gli interventi nella titolarità di diversi soggetti possano essere aggregati in unico progetto qualora riconducibili alla medesima tipologia e qualora per il progetto sia stato correttamente stimato un risparmio energetico addizionale annuo complessivo non superiore a 50 TEP. In tal caso, il contratto tipo, sottoscritto da tutti i soggetti titolari, prevede il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente in favore del soggetto proponente. Il decreto prevede che i raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa ovvero forme associate di soggetti privati comunque denominate possano connotarsi come soggetto titolare del progetto, a condizione che i componenti abbiano sostenuto in quota parte l’investimento per la realizzazione dell’intervento. A tal fine è conferito a una delle imprese o a uno dei soggetti, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo.

La tabella dei progetti ammissibili viene aggiornata e ampliata, soprattutto nella direzione dei progetti che impiegano fonti rinnovabili per usi non elettrici, purché dimostrino un incremento dell’efficienza energetica. Sono inseriti tra gli interventi ammissibili gli impianti solari termici e la realizzazione e riqualificazione profonda delle serre oltre a quelli relativi ai componenti per il recupero di calore (con la specificazione della non fattibilità ex ante).Tra le misure comportamentali sono state aggiunte:

“Variazione del processo produttivo per la realizzazione di prodotti finiti o semilavorati funzionalmente analoghi“; “Impiego di risorse a minor impatto energetico”; “Elettrificazione dei www.fire-italia.org 1 di 2consumi attraverso l’impiego di sistemi alimentati da energia elettrica proveniente da FER”. I risparmi energetici generati nel settore trasporti sono inoltre equiparati a risparmi di gas naturale.

Ulteriori elementi utili da sottolineare riguardano i TEE virtuali, la valutazione dei consumi di baseline e la possibilità di introdurre uno schema d’aste al ribasso.

I Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica (i cosiddetti “TEE virtuali”) emessi annualmente dal GSE vengono confermati a un valore unitario pari a 10 euro.

Il DM prevede che, fino all’anno d’obbligo 2029 compreso, TEE virtuali possano essere ceduti dal GSE a favore dei soggetti obbligati esclusivamente nella misura necessaria al raggiungimento del proprio obbligo minimo, a condizione che tali soggetti già detengano sul proprio conto proprietà un ammontare di Certificati Bianchi pari almeno al 40% per il 2025, al 50% per il 2026, al 60% per il 2027, al 70% per il 2028 e all’80% per il 2029.

Ai fini della determinazione del consumo di baseline, con le nuove regole il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera ma tali misure dei consumi e delle variabili operative potranno afferire anche a periodi di monitoraggio successivi alla data di avvio della realizzazione del progetto purché le stesse siano comunque rappresentative delle condizioni ante intervento e purché non cambino le condizioni impiantistiche. In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura delle stesse.

Infine, il DM dedica un articolo (il n.17) al tema del sistema a base d’asta, il quale viene trattato in termini di possibilità eventualmente introducibile al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico fissati dal PNIEC, tenuto conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di conseguire risultati aggiuntivi. Le aste hanno ad oggetto il valore economico del TEP risparmiato, adottano il criterio del pay as bid e possono riguardare specifiche tecnologie o tipologie progettuali, ambiti di intervento o settori economici. Tale valore è costante per il periodo di incentivazione specificato nel bando d’asta gestito dal GSE. L’incentivo annuo riconosciuto è pari al prodotto tra il valore economico aggiudicato in fase di asta ed i risparmi energetici addizionali riconosciuti.

 

 

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