Bandi regionali per l’efficienza energetica: tra complessità e opportunità

di Dario Di Santo

Negli ultimi anni i bandi regionali a sostegno dell’efficienza energetica hanno mostrato una partecipazione spesso inferiore rispetto a quelli destinati alle fonti rinnovabili. La questione non riguarda una singola area geografica, ma riflette problematiche diffuse che meritano attenzione per orientare le future politiche di incentivazione. Del resto, problemi simili si sono verificati in passato anche per diversi incentivi destinati alle PMI.

Vale la pena fare qualche considerazione sul perché questo accada e su cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione, anche perché queste risorse non utilizzate rappresentano un’occasione persa.

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Negli ultimi anni i bandi regionali a sostegno dell’efficienza energetica hanno mostrato una partecipazione spesso inferiore rispetto a quelli destinati alle fonti rinnovabili. La questione non riguarda una singola area geografica, ma riflette problematiche diffuse che meritano attenzione per orientare le future politiche di incentivazione. Del resto, problemi simili si sono verificati in passato anche per diversi incentivi destinati alle PMI.

Vale la pena fare qualche considerazione sul perché questo accada e su cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione, anche perché queste risorse non utilizzate rappresentano un’occasione persa.

Le criticità: complessità e barriere strutturali

Molte imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, faticano ad accedere a queste misure per ragioni strutturali. La procedura di candidatura è complessa, richiede competenze tecniche, tempo e risorse amministrative spesso non disponibili.

I bandi di efficienza energetica implicano inoltre oneri aggiuntivi legati alla diagnosi, alla rendicontazione e al monitoraggio dei risparmi ottenuti, elementi che si sono complicati anche per la necessità di fare analisi controfattuali e che scoraggiano soprattutto le PMI. Non sorprende quindi che a partecipare siano prevalentemente imprese medio-grandi, dotate di strutture interne dedicate o supportate da società di consulenza e operatori specializzati.

Un’altra barriera significativa è di tipo cognitivo e gestionale: l’efficienza energetica non è percepita come un investimento strategico, ma come un costo da rimandare. La mancanza di figure tecniche interne, come gli energy manager, e di una cultura della gestione dell’energia limita la capacità di cogliere le opportunità disponibili, anche quando gli incentivi sono interessanti. Gli interventi di efficientamento energetico sono infatti più complicati da comprendere, soprattutto in assenza di competenze tecniche adeguate, e le ricadute positive più difficili da quantificare. Questo li rende meno appetibili, con l’eccezione di soluzioni semplici come la riqualificazione dei sistemi di illuminazione.

Non a caso è più facile che partecipino imprese che hanno adottato un sistema di monitoraggio dell’energia, in quanto sono a conoscenza dei consumi, delle opportunità di intervenire per ridurli e dei dati necessari per realizzare le diagnosi e gli studi di fattibilità previsti dai bandi.

A questo si aggiunge il fatto che gli investimenti richiesti presentano talvolta percentuali di contributo più basse e tempi di ritorno più lunghi rispetto alle alternative legate alle rinnovabili o alla cogenerazione.

Per risolvere queste problematiche occorre agire su due fronti: da un lato semplificare i bandi regionali, per quanto possibile, dall’altro fornire supporto alle imprese per facilitare la partecipazione ai bandi e favorire gli investimenti, con tutti i relativi benefici in termini di competitività, benefici non energetici (e.g. sicurezza, continuità, produttività, manutenzione predittiva, miglioramento struttura costi e rischi, etc.), sicurezza energetica e decarbonizzazione.

Le soluzioni: semplificare senza forzare i vincoli europei

Per rilanciare l’efficacia dei bandi regionali occorre agire su più fronti, sfruttando le opportunità di flessibilità previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato. La normativa comunitaria – e in particolare il Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER, Reg. UE 651/2014, da ultimo modificato il 30 giugno 2023 e in vigore fino al 31 dicembre 2026) offre infatti margini di semplificazione che spesso non vengono sfruttati. Il GBER è nato proprio per consentire agli Stati membri di erogare aiuti senza notifica preventiva alla Commissione, purché ne siano rispettate le condizioni: è, in altre parole, uno strumento di semplificazione, non un ostacolo.

Usare pienamente gli spazi del GBER e il ruolo complementare del de minimis

L’articolo 38 del GBER disciplina gli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica, con un’intensità di base del 30% dei costi ammissibili, elevabile del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie, percentuali più che idonee a promuovere interventi di efficientamento energetico. In alternativa è anche possibile arrivare al 100% dei costi ammissibili scegliendo la via della procedura competitiva.

Il punto critico è però un altro: il metodo di individuazione dei costi ammissibili. Quando questi vengono determinati per differenza rispetto a uno scenario controfattuale – l’investimento equivalente che sarebbe stato realizzato in assenza dell’aiuto – la procedura diventa onerosa e richiede competenze tecniche che le PMI raramente possiedono. È proprio questo requisito a generare gran parte della complessità che allontana le imprese meno strutturate.

Per superare questa problematica si può sfruttare il comma 8 dell’art. 38 del GBER, che deroga dallo scenario controfattuale dimezzando però il valore dell’incentivo. Questo significa scendere al 25% di intensità per le piccole imprese e al 20% per le medie, che possono comunque risultare percentuali interessanti per soluzioni già vicine alla competitività.

Accanto al GBER, il regime de minimis (Reg. UE 2831/2023, che ha innalzato la soglia a 300.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari) è lo strumento più efficace per azzerare la burocrazia sugli interventi di importo contenuto e sui servizi accessori. Gli aiuti concessi in de minimis non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione tipici del GBER, non richiedono la dimostrazione dell’effetto di incentivazione né l’analisi controfattuale, e comportano per il beneficiario la sola verifica sul Registro nazionale degli aiuti di Stato. Per la piccola impresa che vuole sostituire l’illuminazione o installare un sistema di monitoraggio è il percorso più semplice da seguire. Un aspetto poco valorizzato è che il de minimis consente intensità di aiuto anche superiori a quelle del GBER, non essendo vincolato alle relative percentuali massime.

Alcuni bandi regionali recenti hanno colto questa opportunità: nel bando 2025-2026 del Friuli-Venezia Giulia per l’efficientamento delle imprese manifatturiere (https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA21/#id3), ad esempio, la parte principale dell’aiuto è concessa in regime GBER senza scenario controfattuale, mentre i servizi complementari e la diagnosi energetica sono finanziati esclusivamente in de minimis, con la possibilità per l’impresa di optare per l’intero contributo in de minimis quando ciò risulta più conveniente. Il bando della Regione Puglia sui pacchetti integrati di agevolazione, che coprono varie tematiche, prevede espressamente la possibilità per le imprese di scegliere se usare lo scenario controfattuale, accedendo al massimo dell’aiuto, o se evitarlo, ottenendo il 50%. Sono modelli di architettura mista che conciliano intensità dell’aiuto e semplicità procedurale. Volendo, anche se complicando un po’ l’attività di gestione del bando, i due approcci avrebbero potuto essere integrati offrendo le tre opzioni: GBER con controfattuale, GBER senza controfattuale, de minimis.

Conviene infine citare il tema delle procedure competitive. Queste consentirebbero di arrivare al 100% di intensità dell’aiuto e quindi sarebbero molto interessanti per le imprese. Purtroppo la complessità nel metterle in piedi, legata in parte alla molteplicità delle soluzioni per l’efficienza energetica – che rende una standardizzazione mirata ad ottenere valori indicativi del costo ammissibile per kWh risparmiato non banale – e in parte alla mancanza di esperienze su cui costruire il bando, le ha lasciate sullo sfondo. Se mai il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica  decidesse di avviare le aste previste dai certificati bianchi o il cosiddetto decreto FER T, le Regioni potrebbero avere delle basi a cui ispirarsi.

Competenze e supporto: sportelli unici e diagnosi energetiche

La semplificazione delle procedure non basta se sul territorio manca chi accompagna l’impresa. Occorre che operino professionisti, EGE, ESCO e imprese di servizi energetici qualificati, in grado di assistere le PMI sia nella progettazione che nella gestione operativa dei bandi. Un modello efficace è quello dello sportello unico – il cosiddetto one-stop-shop – che riunisce in un unico punto di accesso sensibilizzazione, diagnosi, formazione e supporto alla presentazione della domanda. È la risposta strutturale alla frammentazione e alla eterogeneità delle PMI, che rappresentano il 99,9% delle imprese italiane e che difficilmente si orientano in autonomia in un panorama di misure disperse e mutevoli.

Un presidio di questo tipo, organizzato su base regionale e appoggiato alle associazioni di categoria, alla rete degli energy manager e agli operatori qualificati, trasformerebbe l’incentivo da adempimento isolato a percorso accompagnato, aumentando in modo significativo il tasso di partecipazione e la qualità degli interventi realizzati.

Nell’ottica di supportare le imprese nel percorso di scelta degli investimenti e di accesso agli incentivi, uno spazio talvolta trascurato riguarda il finanziamento della diagnosi e della consulenza in quanto tali. L’art. 49 del GBER (aiuti per studi ambientali, comprese le diagnosi energetiche) consente di coprire fino al 70% dei costi sostenuti dalle piccole imprese (60% per le medie) a prescindere dalla successiva realizzazione dell’intervento. È ormai appurato, anche sulla base dei dati forniti da ENEA nel RAEE e nei rapporti sulle diagnosi energetiche obbligatorie, che un’impresa che dispone di una diagnosi ha più probabilità di realizzare interventi di efficienza rispetto a chi non ne ha realizzata una. Conviene dunque sfruttare questa opportunità.

La revisione del GBER

La Commissione europea sta rivedendo il Regolamento sull’esenzione dalla notifica per gli aiuti di stato. Dopo una prima call for evidence e la consultazione pubblica del 2025, il 25 febbraio 2026 la Commissione ha pubblicato la bozza del nuovo regolamento, sottoponendola a consultazione fino al 23 aprile 2026 (https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/13d86416-7f23-466e-83aa-0af8105b72d2_en?filename=empty_file_en.pdf).

L’obiettivo dichiarato è triplice: semplificare le condizioni di compatibilità, aggiornare il regolamento agli sviluppi tecnologici e di mercato e rendere il testo più leggero e coerente, in linea con la Bussola per la competitività e con il Clean Industrial Deal. Il nuovo GBER dovrebbe essere adottato entro la fine del 2026 ed entrare in vigore il 1° gennaio 2027, con sei mesi di tempo per gli Stati membri per adeguare gli schemi esistenti.

La proposta messa in consultazione cambia notevolmente il disegno attuale del GBER: si riducono le intensità massime, si riconduce la possibilità di accedere all’incentivo al raggiungimento di soglie minime di riduzione dei consumi, si semplifica il collegamento con la baseline (situazione senza aiuti) e si conferma la possibilità di arrivare al 100% di intensità dell’aiuto nel caso di procedura competitiva.

Per le Regioni questo significa due cose. Nell’immediato, conviene disegnare i bandi 2026 con la logica della semplificazione basata sull’architettura mista GBER/de minimis e sulla possibilità di evitare lo scenario controfattuale. Nel medio periodo, che si apriranno nuove opportunità a partire dal 2027: conviene dunque iniziare a ragionare su come portare avanti l’idea di semplificazione e miglioramento dell’efficacia dei bandi.

Indicazioni operative per i futuri bandi regionali

Le considerazioni precedenti si traducono in alcune indicazioni concrete, direttamente utilizzabili dalle Regioni nella progettazione dei prossimi bandi.

  1. Combinare GBER e de minimis nello stesso bando. Concedere l’aiuto principale in regime GBER, anche semplificato, e riservare al de minimis i servizi complementari e gli interventi minori, lasciando all’impresa la facoltà di optare per il regime più vantaggioso: si massimizza il contributo dove serve e si minimizza l’onere amministrativo dove è possibile.
  2. Finanziare la diagnosi separatamente dall’intervento. Prevedere voucher per diagnosi energetiche e accompagnamento tecnico erogabili a prescindere dalla realizzazione dell’investimento (artt. 18 e 49 GBER, o in alternativa in de minimis), per abbattere la barriera d’ingresso delle imprese meno strutturate e sfruttare l’effetto-leva della diagnosi sulla decisione di investire.
  3. Introdurre premialità reputazionali, non requisiti vincolanti. Attribuire punteggio aggiuntivo a chi dispone di sistemi di monitoraggio dei consumi o di un sistema di gestione dell’energia conforme alla ISO 50001, coerentemente con l’evidenza che il monitoraggio aumenta i risparmi effettivamente conseguiti.
  4. Offrire un’assistenza tecnica adeguata e, se possibile, attivare uno sportello unico. Anche le misure complesse possono funzionare bene, purché le imprese e gli operatori di settore chiamati a supportarle nelle domande trovino un quadro chiaro e un supporto adeguato. Questa è spesso una sfida consistente per una Regione, in quanto richiede risorse ad hoc, ma può fare una grande differenza in termini di efficacia delle misure.
  5. Dare continuità alle politiche di incentivazione. Un singolo bando può non funzionare bene: una valutazione ad hoc – ad esempio tramite interviste o un apposito questionario, meglio se realizzata da un soggetto terzo – può stabilirne le cause a aiutare a migliorarlo. In ogni caso, anche gli incentivi ben scritti richiedono tempo per essere compresi e affinché si crei quella fiducia che poi consente di farli decollare. È quindi fondamentale, se si vuole alimentare uno sviluppo di filiera, operare nell’ambito di una strategia di continuità, non abbattendosi se il primo tentativo non funziona come previsto.
  6. Prepararsi alla revisione del GBER. Cercare di sfruttare al massimo le opportunità che il nuovo regolamento porterà dal 2027. Su questo aspetto sarebbe forse utile, specie se il nuovo regolamento fosse complicato su questi aspetti, che il MIMIT realizzasse una guida interpretativa per favorire un’omogeneità di recepimento fra le Regioni. Per una ESCO e un consulente, infatti, confrontarsi con regole differenti è difficile e aumenta i costi (sia per le imprese che per gli uffici regionali chiamati a gestire il bando e valutare le proposte).

I bandi regionali restano strumenti fondamentali per sostenere la transizione energetica. Renderli più accessibili, mirati e sinergici con le misure nazionali ed europee può trasformarli da meccanismi poco attrattivi a leve efficaci di sviluppo industriale e territoriale.

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