di Alfredo Marrocchelli, esperto settore energia
“L’incredibile sequela di provvedimenti che hanno riguardato, direttamente o indirettamente, le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico di vario tipo, ed in particolare per la detrazione del 110 %, merita di essere ricordata per mostrare al lettore in quale situazione davvero insostenibile ci troviamo a lavorare.” Così inizia l’articolo dell’ing. Marrocchelli, autore di tanti testi pubblicati sulla nostra rivista Gestione Energia, che oggi in questo pezzo ci mostra come il susseguirsi ininterrotto di provvedimenti legislativi, sempre in divenire, è la migliore garanzia per incidere negativamente sul mercato del lavoro impiantistico e dell’edilizia in Italia.
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L’incredibile sequela di provvedimenti che hanno riguardato, direttamente o indirettamente, le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico di vario tipo, ed in particolare per la detrazione del 110 %, merita di essere ricordata per mostrare al lettore in quale situazione davvero insostenibile ci troviamo a lavorare.
Questo susseguirsi ininterrotto di provvedimenti legislativi, sempre in divenire, sempre scritti in modo approssimativo, per i quali è sempre necessario aspettare un emanando decreto applicativo, è la migliore garanzia per deprimere il mercato del lavoro impiantistico e dell’edilizia in Italia.
Il DNA del nostro legislatore è biologicamente incompatibile con provvedimenti di legge semplici, chiari ed effettivamente ed immediatamente applicabili.
Vediamo cosa ci è caduto sul collo nel corso del periodo che va dal 30 dicembre 2019 al 30 dicembre 2020.
Dicembre 2019
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 160, S.O. N. 45/L, viene pubblicata la Legge Finanziaria per il 2020; questa stabiliva nuove regole per le detrazioni ecobonus, per il bonus casa, per il bonus facciate, e limitava fortemente lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tutte queste nuove regole hanno, però, avuto vita brevissima e sono state completamente modificate (ovviamente in direzione opposta) dalle successive disposizioni del decreto legge 34, appena cinque mesi più tardi.
Maggio 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 viene pubblicato il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In questo decreto, agli articoli 119 e 121, viene introdotto, per la prima volta, la detrazione superecobonus del 110 % e lo sconto in fattura o la cessione del credito per tutti.
Un provvedimento questo tanto eclatante, per le dirompenti novità previste, quanto approssimativo, per la pessima qualità del testo, e caratterizzato dalla pratica impossibilità di applicazione sia per la necessità di attenderne la conversione in legge sia per i numerosi decreti applicativi richiesti.
Giugno 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2020, n. 146, viene pubblicato il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
In tale provvedimento si modificano aspetti molto importanti della gestione dell’energia; in particolare vale segnalare che si cambiano le definizioni di generatore di calore e di impianto termico, si introduce il passaporto di ristrutturazione (sic!), si aggiornano i requisiti degli esperti cui affidare l’attestazione della prestazione energetica, si cambiano le regole per la manutenzione degli impianti, per gli accertamenti e per le ispezioni, si introduce una nuova soglia ( 70 kW) per gli impianti termici al di sotto della quale non dovrebbe essere prevista alcuna attività ispettiva, si istituisce presso l’ENEA il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.
Luglio 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 175, viene pubblicato il Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. In particolare tale provvedimento cambia molte regole che erano fino ad allora vigenti sulla misurazione e la fatturazione dei consumi energetici.
Luglio 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020, n.178, S.O. n. 24/L, viene pubblicato il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; in questo decreto sono presenti numerose innovazioni e modifiche importanti del testo unico per l’edilizia, il DPR 6 giugno 2001, n. 380, alcune delle quali di evidente interesse per l’applicazione di tutte le detrazioni fiscali (superecobonus, ecobonus, bonus casa, bonus facciate, etc.).
In particolare con riferimento alla verifica dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare che rappresenta il primo vincolo da rispettare per ogni valutazione di reale applicabilità delle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico. Anche le tolleranze costruttive (rispetto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta etc.) introdotte dal decreto sono importanti perché il superamento di tali tolleranze, oltre il limite del 2 %, può costituire violazione edilizia e quindi non consentire la utilizzazione delle detrazioni fiscali.
Luglio 2020
Sulla Gazzetta ufficiale del 18 luglio 2020 viene pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge del decreto legge 34. Sono tali e tanti i cambiamenti, che riguardano gli articoli 119 e 121, che si può quasi parlare di nuovo testo rispetto a quello del decreto legge.
Agosto 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203, S.O. N. 30/L, viene pubblicato il Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020. Tale decreto modifica di nuovo l’art. 119 della Legge 77 con riferimento ad argomenti importanti quali: l’accesso autonomo dall’esterno di un’unità immobiliare, la verifica dello stato legittimo degli immobili plurifamiliari, le regole del sisma bonus, le regole circa le categorie catastali delle unità immobiliari oggetto di interventi, le regole per le deliberazioni in assemblea di condominio per l’approvazione degli interventi di superecobonus.
Come si comprende facilmente modifiche importanti e sostanziali e non certo limature dello stile del testo previgente.
Settembre 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228, S.O. N. 33/L, viene pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (con le modifiche del testo unico dell’edilizia).
Ottobre 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020, n. 246, vengono pubblicati i due seguenti decreti:
- Decreto 6 agosto 2020, Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd ecobonus;
- Decreto 6 agosto 2020, Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd ecobonus.
Si noti come i decreti siano del 6 agosto ma la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia del 5 ottobre successivo: anche qui il peso della farraginosità delle procedure burocratiche, di effettiva approvazione, ha richiesto ben due mesi anche per la pubblicazione di semplici decreti ministeriali.
Ottobre 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, n. 253, S.O. N. 37/L, viene pubblicata la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del Decreto legge 104. Ovviamente il decreto viene convertito con modifiche e non come era stato pubblicato ad agosto.
Novembre 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2020, n. 285, viene pubblicato dal MiSE il Decreto 16 settembre 2020, Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, …
Si tratta del decreto che dà attuazione al comma 9, dell’art. 42-bis, del decreto legge n. 162/2019 per le tariffe incentivanti degli impianti a fonti rinnovabili nella configurazione di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche rinnovabili e, allo stesso tempo, fornisce i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia prodotta, da questi tipi di impianti fotovoltaici, quando accedono alle detrazioni previste dall’art. 119, comma 7, del decreto legge 34/2020, convertito con la legge 77/2020.
Dicembre 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. N. 46/L, viene pubblicato il Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Questo provvedimento cambia, di nuovo, molti aspetti importanti delle regole della detrazione del superecobonus; in particolare tali cambiamenti riguardano:
- il periodo di applicazione della detrazione 110 % che viene esteso al 30 giugno 2022, con ulteriore estensione fino al 31 dicembre 2022 (ma solo per i lavori effettuati dai condomini e per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano già stati eseguiti lavori per almeno il 60 % dell’intervento complessivo);
- i termini di applicazione del provvedimento per i lavori effettuati dagli IACP;
- la detrazione che, per gli importi pagati nel 2022, dovrà essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo (invece delle cinque quote annuali standard);
- le nuove regole per interventi di coibentazione del tetto in presenza di un sottotetto;
- la nuova definizione di indipendenza funzionale per l’unità immobiliare che allarga, significativamente, il campo di applicazione della norma;
- le detrazioni per gli impianti solari fotovoltaici che ora trovano applicazione anche se installati nelle pertinenze degli edifici;
- le detrazioni per le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, per le quali vengono precisati ora i limiti di spesa per ciascuna colonnina;
- il campo di applicazione del provvedimento che comprende ora anche gli edifici composti di due, tre o quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- le regole per il tipo polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile dei professionisti tecnici;
- l’obbligo di riportare sul cartello di cantiere una scritta riferita alla utilizzazione del superecobonus.
In tale provvedimento è anche specificamente precisato che l’efficacia delle proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza ed alla reale disponibilità dei futuri fondi europei.
Quindi, ancora una volta, incertezza legislativa e rinvio ad un futuro incerto delle decisioni definitive.
Osservazioni
La semplice elencazione dei principali provvedimenti che si sono succeduti nell’anno 2020, così come sopra riportata, induce a formulare le seguenti, tristissime, osservazioni.
In circa un anno, da dicembre 2019 a dicembre 2020, i principali riferimenti legislativi utili o necessari per usufruire delle detrazioni fiscali (leggi, decreti legge, decreti ministeriali, leggi di conversione), sono cambiati, parzialmente o del tutto, tredici volte, cioè, circa una volta ogni 28 giorni; è inaccettabile che, in un anno funestato dalla pandemia di COVID-19, il legislatore pensasse che, con questo modo di procedere, potesse aiutare l’economia del nostro paese in un momento di gravissima difficoltà.
L’effetto reale di questa sequela di provvedimenti è stato di bloccare sostanzialmente le nuove iniziative ed i nuovi lavori e di questa mia affermazione si ritrova la prova in due documenti di tipo molto diverso e che vale la pena di citare.
Il primo è la stessa Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, laddove all’articolo 1, comma 72, della legge finanziaria 2021, si afferma testualmente che “Gli oneri di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 29020, n. 34, (omissis) … sono rideterminati, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione nell’anno 2020, del medesimo articolo 119 …” cioè i soldi stanziati per l’anno 2020, per l’articolo 119, non essendo stati spesi, possono essere spostati ad anni successivi; è questa la certificazione ufficiale del fallimentare bilancio, per l’anno 2020, del superecobonus; il secondo documento (scaricabile dal sito della Camera dei Deputati) è il Rapporto 2020 – Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione, n. 32/2, del 26 novembre 2020; questo rapporto è redatto dai Servizi studi dei dipartimenti Ambiente e Finanze e dal CRESME “… per le esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari”; in esso, a pagina 5, si afferma testualmente che “… una causa concorrente della contrazione dell’attività di manutenzione straordinaria risiede anche nel fatto che nel corso del 2020 è arrivato sul mercato l’incentivo straordinario del superbonus 110 % rispetto al quale diverse attività di manutenzione straordinaria sono state comprensibilmente differite in attesa del pieno avvio del percorso attuativo che prelude all’operatività del nuovo incentivo” ed ancora, a pagina 32, si afferma “ … una parte della causa della contrazione dell’attività di manutenzione straordinaria sta anche nel fatto che nel corso del 2020 è arrivato sul mercato l’incentivo del superbonus 110 % rispetto al quale è stato necessario attendere le giuste interpretazioni attuative per avviare il percorso valutativo che prelude all’operatività”. Un uso questo davvero raffinatissimo della lingua italiana per indicare il “disordine” legislativo più totale.
E qui, oggi, siamo ancora impantanati visto che il Parlamento ha modificato, con la legge finanziaria per il 2021, aspetti importanti del superecobonus; e quindi siamo di nuovo ad aspettare “… le giuste interpretazioni attuative per avviare il percorso valutativo che prelude all’operatività”.
Un altro aspetto singolare è che i decreti legge che sono approvati dal nostro Parlamento vengono sempre sistematicamente e sostanzialmente modificati durante la successiva fase di conversione in legge; si ha quasi l’impressione che il testo del decreto legge sia solo una brutta copia del provvedimento (da usare come una sorta di bozza per un’inchiesta pubblica) che poi sarà completamente emendato nella fase successiva di approvazione parlamentare; con la confusione che ovviamente ne deriva per i poveri operatori in campo.
Ma l’uso del decreto legge dovrebbe implicare la necessità di operare con urgenza e questo appare incoerente con il fatto che, sempre, il Parlamento utilizza praticamente tutti i 60 giorni massimi previsti per la conversione; è possibile, viene da chiedersi, che non capiti mai che un decreto legge venga convertito in legge in 30 giorni, anziché in 60 giorni, e magari senza modificarne la sostanza del testo?
Leggendo tra le righe dei provvedimenti si ha la netta sensazione che le modifiche continuamente proposte, in particolare al superecobonus, derivino dalla necessità di avere un compromesso tra due visioni diverse ma entrambe presenti all’interno del governo; una che vuole allargare l’applicazione del 110 % alla massima platea possibile ed a qualunque costo ed un’altra che si preoccupa di più della effettiva validità della spesa che si dovrà sostenere e finanziare nonché della ragionevolezza di investire tante risorse, in questo campo, evidentemente sottraendole ad altre necessità.
Naturale poi che, a fronte di una tale nutrita congerie di leggi, faccia da contraltare un’altrettanto numerosa produzione paranormativa, cioè quell’insieme di pareri, interpelli, FAQ, guide, manuali, istruzioni, interpretazioni, che su questi argomenti emettono, a getto continuo, il Ministero delle Finanze con la sua Agenzia delle entrate, il MiSE, l’ENEA e le varie associazioni di categoria.
Conclusioni
È inaccettabile una bulimia ed entropia legislativa come quella che abbiamo visto e vissuto nel corso del 2020.
È molto difficile lavorare bene, proficuamente ed onestamente in un simile contesto normativo.
Il Governo, il Parlamento ed i Ministeri dovrebbero prendere consapevolezza che con questa ipertrofia legislativa si bloccano e si mortificano il lavoro e lo sviluppo del nostro paese anziché favorirli.
Per quanto riguarda gli errori e la scarsa chiarezza dei testi di legge io credo che questo contribuisca a dare visibilità al dirigente ministeriale invece che a limitarne il potere: se il testo fosse chiaro e semplice nessuno lo interpellerebbe, nessuno chiederebbe il suo parere tecnico, nessuno lo inviterebbe a fare webinar o seminari. Purtroppo qui funziona al contrario: tanto più il testo di legge è carente tanto più assume rilevanza e potere la figura del dirigente ministeriale che lo interpreta.
Anche io mi chiedo spesso se valga la pena di lavorare con il superecobonus con tutti i rischi connessi e le mille difficoltà che sono state messe sul cammino dei professionisti.
A me sembra che chi non voleva il superecobonus invece di dirlo in chiaro (il che era politicamente difficilissimo) ha lavorato nelle retrovie mettendo mille intralci burocratici per neutralizzarlo.
A fronte di questa situazione ben descritta, che abbiamno purtroppo covuto conoscere tentando di dare risposte ai committenti, credo che molti professionisti rinunceranno ad occuparsi di queste pratiche, anche perchè il rischio di errore ( ma forse questo è voluto) è dietro lì’angolo con le conseguenze pesanti che conowsciamo sia per noi che per i nostri committenti
Complimenti, concordo pienamente, siamo in uno Stato che in realtà è diventato simile a quegli sttati da poco costituiti che fatticano a razionalizzarsi, peccoato che noi abbiamo centinaia di anni alle spalle.
Uno dei problemi e la necessità di eliminare le mille leggi di settore e fare un testo unico. Poi per modificarlo per legge deve occorrere una maggioranza elevata e se si afnno correzioni per errore il Dirigente del Ministero che lo ha approvato deve andare a casa …
Bravo ing. Marrocchelli. Speriamo di venderci presto.
utile e sconcertante pro-memoria! Anche gli operatori più coinvolti rischiano di dimenticare…
Bell’articolo Alfredo! Pungente, preciso e tecnico come ti ricordo!