Oneri ed energivori: le ultime novità

di Dario Di Santo e Stefano D’Ambrosio

La riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici del settore elettrico, con gli aspetti ad essa correlati, viene analizzata e commentata partendo proprio dalla delibera ARERA 922/2017/R/EE.

In particolare gli autori evidenziano la posizione di FIRE in merito alle agevolazioni, che avrebbero dovuto essere legate ad obiettivi di efficientamento energetico o all’obbligo di adottare un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 (opzione che si auspica venga introdotta nel breve futuro).

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Con la delibera 922/2017/R/EEL, l’ARERA ha completato la riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici del settore elettrico, coordinandola con il nuovo meccanismo di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, ed ha approvato il nuovo Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT). La nuova riforma è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, contestualmente alla riforma per le imprese a forte consumo di energia o energivori. In particolare, con riferimento al TIT, il provvedimento prevede l’aggiornamento degli oneri di sistema, razionalizzati in tre categorie:

  • Asos “oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione”;
  • Arim “rimanenti oneri generali”;
  • UC3 e UC6 componenti perequative.

La nuova struttura degli oneri di sistema è inoltre trinomia, essendo formata da:

  • una quota fissa annua €/POD;
  • una quota fissa sulla potenza €/kW;
  • una quota variabile sull’energia €/kWh.

L’aggiunta della componente sulla potenza e la modifica dei pesi delle altre componenti comporta una ridistribuzione dei costi che va a vantaggio degli utenti in bassa tensione e a svantaggio di quelli in media e alta tensione. In generale sono inoltre favoriti gli utenti con fattori di carico maggiori, a parità di potenza impegnata e fattore di carico.

Risultano particolarmente penalizzati, rispetto al passato, gli utenti alimentati in alta tensione, per i quali assumerà un’importanza decisiva l’accesso o meno alle agevolazioni per le imprese energivore.

 

Nella figura viene mostrata una simulazione che confronta la situazione attuale (2018), con quella precedente la riforma (2017) per tre diverse tipologie di utenti.

 

 

 

 

 

 

La riforma degli oneri si collega alla revisione delle agevolazioni per le imprese energivore con consumi annui di almeno 1 GWh, introdotta dal D.M. 21 dicembre 2017 e valida a partire dall’1 gennaio 2018. Il decreto prevede due modalità di calcolo dell’esenzione dalla componente A3*, basata sulla componente Asos (la componente Arim è comunque dovuta per intero). La prima si applica alle imprese ricadenti negli allegati 3 (imprese sottoposte a competizione in ragione dei costi energetici) e 5 (imprese con alta intensità degli scambi transfrontalieri) delle Linee guida CE sugli aiuti di stato (2014/C 200/01), purché presentino un’intensità elettrica sul VAL (valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi) pari almeno al 20%. La seconda alle imprese rientranti nell’allegato 3 delle Linee guida CE con intensità elettrica sul VAL inferiore al 20%, e alle altre imprese ricomprese negli elenchi degli energivori per gli anni 2013 e 2014. La tabella seguente riassume i contributi previsti rispetto alla componente A3*.

Imprese allegato 3 e 5 delle linee guida CE con iVAL≥20% Imprese allegato 3 delle linee guida CE con iVAL<20% e energivori 2013-2014
Fascia ARERA iVAL Contributo su A3* Fascia ARERA IFAT Contributo su A3*
VAL1 20% ≤ iVAL < 30% 2,5% VAL iFAT < 2% 100%
VAL2 30% ≤ iVAL < 40% 1,5% VAL FAT1 2% ≤ iFAT ≤ 10% 55%
VAL3 40% ≤ iVAL < 50% 1,0% VAL FAT2 10% < iFAT ≤ 15% 40%
VAL4 iVAL ≥ 50% 0,5% VAL FAT3 iFAT > 15% 25%
N.B. Il contributo per le imprese nella parte sinistra è il minore valore fra quanto indicato in essa e quanto previsto per le imprese nella parte destra.

Le imprese che soddisfano i requisiti del decreto ministeriale devono presentare domanda attraverso il portale predisposto dalla CSEA  entro il 15 giugno 2018, pena la perdita delle agevolazioni per il medesimo anno. Al momento, secondo l’elenco preliminare della CSEA, cui andranno aggiunte le imprese che non rientravano nell’elenco 2017, delle 2.692 imprese che usufruirebbero delle agevolazioni, risultano 58% di imprese in classe FAT1, 2% in FAT2, 1% in FAT3, 15% in VAL1, 8% in VAL2, 4% in VAL3 e 11% in VAL4.

Il MiSE ha successivamente emanato il D.M. 2 marzo 2018 sulle agevolazioni per le imprese energivore in quanto a consumi di gas, che richiede però un provvedimento aggiuntivo per la definizione delle fasce contributive.

Sebbene le agevolazioni sugli oneri di sistema possano essere ragionevoli per le imprese che ne beneficiano, per motivi legati alla competitività, occorre ricordare che sono pagate dalle altre fasce di utenza e che, a causa della riduzione dei costi energetici, riducono l’interesse delle imprese agevolate a intervenire migliorando l’efficienza energetica e adottando cogenerazione e fonti rinnovabili. Il paradosso è che le imprese che più possono contribuire in tal senso meno lo faranno, né ridurranno nel tempo i costi sostenuti dai soggetti non agevolati. Ribadiamo che a parere di FIRE le agevolazioni avrebbero dovuto essere legate a obiettivi di efficientamento energetico o, quantomeno, all’obbligo di adottare un sistema di gestione dell’energia ISO 50001, e confidiamo che una tale opzione venga introdotta nel breve futuro. Oltre ad alleviare nel tempo i costi sostenuti dalle imprese non beneficiate, ciò assicurerebbe interventi strutturali per quelle energivore, con doppio beneficio in termini di competitività e sostenibilità.

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2 risposte a Oneri ed energivori: le ultime novità

  1. FIRE dice:

    È una voce che dovrebbe essere addebitata (presumibilmente in una voce che racchiude tutti gli oneri di sistema). Nel caso specifico non saprei dirle.

  2. CLAUDIO PERGOLESI dice:

    Ottimo articolo molto chiaro ed esauriente, vorrei sapere se agli utenti in BT la componete legata alla potenza €/kW sia ASOS che di ARIM viene addebitata in quanto su fatture di HERA COM non le ho trovate stranamente …