Le nuove competenze dell’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) alla luce della revisione della UNI CEI 11339: EGE 2.0?

di Francesco Belcastro

Nell’anno 2007 per la prima volta in Italia si è iniziato a parlare dell’EGE. In quel periodo l’obiettivo era di sviluppare una specifica tecnica, dalla quale poi nacque la UNI CEI 11339, per definire le competenze dell’energy manager interno alle organizzazioni. Oggi l’EGE, oltre a svolgere tale ruolo, è spesso un consulente esterno che offre servizi trasversali: dall’uso degli incentivi, alle diagnosi energetiche, dalla ISO50001 al mercato dell’energia, alla contrattualistica ed alla transizione energetica. È in questo contesto generale che, nel gruppo UNI/CT 212 “Uso Razionale dell’Energia” dove FIRE partecipata attivamente, dopo oltre 12 anni è nata l’esigenza di rivedere i compiti e le competenze richieste per questa figura professionale.

Analizziamo le novità significative del documento che definisce le conoscenze e le abilità dell’EGE e che a breve sarà pubblicato in inchiesta pubblica per dare vita all’EGE 2.0.

Innanzitutto i primi cambiamenti riguardano la struttura di questa nuova norma, che, come tutte le future norme relative alle attività professionali non regolamentate (introdotte in Italia con la Legge 4/2013), dovrà assicurare la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF) ed il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). A tale proposito ci sarà particolare attenzione alla terminologia (in ambito comunitario) ed alle modalità di espressione dei descrittori che indicano i differenti livelli di apprendimento in merito a: conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità. La norma dovrà inoltre fornire indicazioni sui processi di valutazione della conformità.

In altre parole: oggi abbiamo la UNI CEI 11339, che definisce i compiti e le competenze, mentre un decreto interdirettoriale emanato nel maggio 2015 dall’allora MiSE e MATTM descrive la procedura di certificazione, nel futuro invece avremo un solo documento, la revisione della UNI CEI 11339, contenente le conoscenze, le abilità, i compiti oltre che la descrizione del processo di certificazione e le modalità per mantenere un adeguato livello di qualificazione.

L’EGE che risponderà a tali criteri soddisferà inoltre i requisiti della UNI CEI 16247-5 e cioè effettuerà diagnosi energetiche in conformità alla UNI CEI EN 16247 parti 1-4. Tale richiamo dovrebbe permettere all’EGE di operare in ambito europeo sulle diagnosi energetiche.

Al capitolo 4 della norma sono elencati i compiti essenziali che dovrà svolgere l’EGE e le attività di dettaglio specifiche. Rispetto alla versione attuale, ove abbiamo un elenco di 17 compiti, la nuova prevede 8 macro aree (l’attuazione/gestione di sistemi di gestione dell’energia, la gestione dei contenuti tecnici della contrattualistica, la redazione di diagnosi energetiche in conformità alle UNI CEI EN 16247 e di studi di fattibilità, la valutazione e misura dei risparmi, la supervisione degli impianti e sistemi energetici, l’applicazione corretta della legislazione e normativa tecnica, la redazione di reportistica e infine la promozione della transizione energetica e la decarbonizzazione) con il dettaglio delle attività specifiche, per un totale di 20.

Restano invariate le specializzazioni che sono il settore Civile (focalizzato prevalentemente sulle prestazioni energetiche del settore civile e terziario) ed il settore Industriale (centrato prevalentemente sulle prestazioni energetiche di processo nei settori industriali e produttivi). Il settore Trasporti è trasversale: fa riferimento al primo caso se l’attività riguarda la gestione energetica di flotte aziendali o trasporti (così come definiti nella UNI CEI EN 16247-4) in connessione al settore civile e terziario, mentre al secondo caso quando relativi al settore industriale e produttivo.

Nel capitolo 5, stabiliti i requisiti di conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità dell’EGE che corrispondono al livello QNQ 6 (cioè “Gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi”), dopo aver elencato 16 conoscenze e 16 abilità che l’EGE deve possedere, è descritta la correlazione tra queste e i compiti specifici.

Ulteriore novità nella parte finale della norma sono le Appendici.

Nell’Appendice A sono indicati gli elementi per la valutazione della conformità con specifico riferimento al processo di certificazione di parte terza in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024. È previsto un livello minimo di accesso richiesto (EQF 4) per i titoli di studio oltre all’esperienza lavorativa (apprendimento informale) in numero di anni nella gestione dell’energia: da un minimo di 3 anni per il livello 7 Area Disciplinare Scientifico-Tecnologica (es. lauree/master) a 10 anni per il livello 4 Area Disciplinare Umanistico-Sociale o Medico-Sanitario (es. licei, istituti tecnici, istituti professionali). Dunque gli estremi rimangono in linea con i requisiti attuali.

Le fasi di valutazione (verifica requisiti minimi, prove scritte e prova orale) sono rimaste invariate, ad eccezione dell’analisi del curriculum vitae che dovrà essere necessariamente integrato da documentazione comprovante le attività lavorative e formative dichiarate, per poter dimostrare i prerequisiti minimi oltre ai seguenti nuovi compiti obbligatori: diagnosi energetiche in conformità alla serie UNI CEI EN 16247, misura e verifica dei risparmi, applicazione della legislazione e normativa tecnica e redazione di reportistica (più altri due compiti a scelta).

Novità importanti riguardano inoltre gli elementi per il mantenimento della certificazione, per cui sarà annualmente richiesta la dimostrazione documentale delle attività svolte.

Per concludere, nell’Appendice B sono elencati gli aspetti etici e deontologici applicabili, nella C i principali riferimenti legislativi e nella D sarà presente un elenco di esempi e di evidenze documentali a supporto dell’apprendimento formale.

L’obiettivo della norma in conclusione è quello di istruire l’EGE verso la transizione energetica e proiettarlo al 2030. Le nuove conoscenze ed abilità, infatti, lo preparano ad avere un ruolo di primaria importanza e lo posizionano al vertice tra le figure professionali che operano nel settore dell’energia.

Aggiungi ai preferiti : permalink.

I commenti sono chiusi.