EPC: FIRE invia osservazioni ad ANAC

FIRE ha partecipato alla consultazione ANAC sul “Contratto tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract) per gli edifici pubblici” inviando le sue osservazioni, che riportiamo di seguito.

Secondo la Federazione andrebbe rafforzato il collegamento con la riqualificazione antisismica, con la riqualificazione mirata a rendere gli edifici resistenti agli eventi climatici estremi e con le azioni di misura e verifica dei risparmi. Altre osservazioni riguardano il collegamento tra gli epc e gli energy manager ed i  CAM.

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Apprezziamo il lavoro svolto da ANAC, ENEA e dagli altri enti coinvolti nella redazione del contratto. Riteniamo che possa rappresentare un utile strumento di riferimento per gli enti interessati ad impiegare contratti EPC per riqualificare energeticamente il patrimonio immobiliare. L’esperienza maturata da FIRE sul tema dei contratti EPC, anche in progetti europei dedicati negli ultimi venti anni, ci ha peraltro mostrato come la forza di questi contratti stia nella flessibilità ed adattabilità. È dunque essenziale che la contrattualistica proposta sia un riferimento volontario, non uno strumento obbligatorio.

Fra le parti che riteniamo andrebbero rafforzate, c’è il collegamento con la riqualificazione antisismica e con la riqualificazione mirata a rendere gli edifici resistenti agli eventi climatici estremi. È evidente che tali interventi non possono rientrare nella parte di prestazione energetica, ma è altresì fondamentale che siano compatibili e già previsti come opzione nel contratto tipo qui proposto. Riqualificare gli edifici solo dal punto di vista energetico sarebbe infatti un investimento non completo e a rischio di rivelarsi non efficace in termini di costo efficacia delle risorse investite.

In merito a quanto indicato nel paragrafo 1.3. “I profili giuridici del contratto EPC” della Relazione illustrativa ed in particolare all’affermazione riportata alla fine del paragrafo “Ad ogni modo, non può neppure escludersi l’impostazione dell’EPC quale contratto di appalto (Libro II del richiamato D.Lgs. n. 36, del 2023)”, riteniamo opportuno rendere tale affermazione assertiva nel senso di prevedere esplicitamente la possibilità di impiegare l’EPC nell’ambito di contratti di appalto. Non solo vi sono numerosi esempi di impiego con successo dell’EPC negli appalti, ossia la forma di affidamento più semplice e naturale per un ente, ma questa decisione andrebbe nella direzione della flessibilità e consentirebbe anche di sfruttare al meglio i fondi disponibili per gli enti, che possono essere compatibili in alcuni casi solo con le concessioni o solo con gli appalti in ragione delle regole di spesa (come accade ad esempio con i fondi FESR e, crediamo, PNRR, erogati per stato di avanzamento lavori). L’appalto con EPC risulta compatibile, inoltre, con il Servizio Energia “plus” normato dal D.Lgs. 115/2008.

Sarebbe inoltre importante evidenziare nella relazione illustrativa e nella documentazione di accompagnamento che il lavoro predisposto è mirato all’EPC in forma di concessione – anche in ragione del richiamo a tale contratto presente all’art. 200 del D.Lgs. 36/2023 –, quindi per contratti destinati a perfezionarsi in seguito all’attuazione di una procedura di selezione del concessionario tipica dei “project financing”, evidenziando che l’impiego dell’EPC è possibile anche con i contratti di appalto e che gli Enti interessati possono trovare in rete numerosi esempi di contratti redatti in tale ottica.

Nella parte definitoria della documentazione, peraltro ben fatta, si notano alcune incongruenze con le definizioni di legge vigenti. Mancano inoltre definizioni su concetti rilevanti come i gradi giorni. In generale, si ritiene comunque essenziale sia precisare che gli Enti devono verificare eventuali aggiornamenti legislativi in merito a quanto indicato, sia indicare esplicitamente per ogni definizione data qual è il provvedimento di legge da cui è stata tratta. Ciò al fine di consentire agli Enti di effettuare tali verifiche in modo agevole e di assicurare la conformità legislativa su temi per i quali sono previste novità importanti nel prossimo futuro in ragione del recepimento del Pacchetto di direttive collegato al Green new deal comunitario (i.e. EED, EPBD, RES e provvedimenti di recepimento collegati).

L’attività di misura e verifica dei risparmi è fondamentale in un contratto EPC. A tale proposito si ritiene utile suggerire di rafforzare alcune previsioni. Ad esempio, si propone di aggiungere al capitolato:

3.2 – l’installazione e gestione del sistema di monitoraggio necessario per la misura e verifica delle prestazioni energetiche relative agli interventi realizzati, sistema che deve consentire l’accesso ai dati aggiornati in tempo reale da parte dell’amministrazione concedente attraverso idonea piattaforma web;

7.2.n – tutte le attività necessarie per rendere misurabili e verificabili in modo continuativo e in tempo reale i risparmi energetici primari;

Ai fini dell’obbligo di nomina dell’energy manager previsto dall’art. 19 della legge 10/1991 è necessario che l’Ente comunichi i consumi collegati agli usi energetici, inclusa l’energia erogata da una ESCO nell’ambito di un contratto EPC o di servizio energia. Per consentire agli Enti l’adempimento di tale obbligo è essenziale che sia prevista la comunicazione dei kWh termici ed elettrici erogati dalla ESCO all’Ente nell’ambito del contratto. Si suggerisce di aggiungere tale previsione all’articolo 10.2.

In merito ai CAM, al momento si sta lavorando sulla nuova edizione di quelli per l’edilizia, che ovviamente hanno una relazione stretta con gli EPC. In ogni caso, si verificheranno sicuramente nei prossimi anni degli aggiornamenti. Si ritiene che laddove i CAM siano pubblicati durante la gara sia opportuno provvedere alla conformità agli stessi, per lo meno per le parti che prevedano un impatto non trascurabile sugli interventi. In fase di esecuzione del contratto riteniamo che tale opzione sia verificata e negoziata fra le parti. Introdurre un obbligo stretto di conformità non si ritiene opportuno.

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