di Micaela Ancora
Durante l’estate appena trascorsa si è registrato un certo movimento sul tema Energy Performance Contract (EPC) in relazione al nuovo codice degli appalti. In pentola c’è la definizione di un contratto tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica per gli edifici pubblici, oggetto di una consultazione da parte di ANAC attiva fino al 30 settembre, su cui FIRE ha avviato una raccolta di pareri tra i soci. L’articolo di apertura della newsletter di metà settembre affronta il tema ed anticipa il webinar che la Federazione dedica agli EPC, in programma per il 28 settembre p.v.
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Durante l’estate appena trascorsa si è registrato un certo movimento sul tema Energy Performance Contract (EPC) in relazione al nuovo codice degli appalti. In pentola c’è la definizione di un contratto tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica per gli edifici pubblici, oggetto di una consultazione da parte di ANAC attiva fino al 30 settembre, su cui FIRE ha avviato una raccolta di pareri tra i soci.
Sul fronte pubblico, il nuovo codice (D.Lgs. 36/2023) cita i contratti EPC all’articolo 200, nell’ambito del partenariato pubblico-privato (PPP), disponendo che “Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi”. E proseguendo in linea con la definizione di EPC data dal D.Lgs. 102/2014. Non essendo presenti altre indicazioni, né lato PPP, né lato appalti, è chiaro che la consultazione ANAC assume una certa rilevanza.
Si spera che, a seguito della consultazione in atto e alla luce dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, possa crescere l’impiego nella pubblica amministrazione dei contratti di rendimento energetico. Cosa che richiede anche maggiori investimenti nella qualificazione delle risorse professionali (non solo di quelle interne alle amministrazioni): EPC e professionalità sono strettamente collegati e sono variabili connesse nel raggiungimento degli obiettivi. Sempre in termini di figure professionali, l’energy manager potrebbe rivestire un ruolo fondamentale in questo senso, sia nell’individuare gli interventi da realizzare, sia per definire i criteri di valutazione delle prestazioni energetiche, sia infine per facilitare l’accesso agli incentivi disponibili.
Più in generale, e uscendo dall’ambito pubblico, quali sono le motivazioni che dovrebbero spingere l’adozione di contratti EPC? Possiamo considerarli un valido strumento per il soggetto pubblico o privato per acquisire una serie di vantaggi, come la garanzia sulle prestazioni energetiche ed economiche, la gestione ottimale degli impianti e il finanziamento da parte di terzi del progetto.
Dai confronti di FIRE con i propri stakeholder e dal tavolo di lavoro sugli energy manager nato dalla collaborazione tra FIRE e Forum PA, emerge che l’uso dei contratti EPC e del partenariato pubblico privato (PPP) sono aumentati negli ultimi anni. Ciò accade più che altro in amministrazioni decisamente strutturate e dotate di competenze che possono servirsi al meglio del codice dei contratti pubblici, utilizzando l’EPC applicato agli appalti o al PPP a seconda del tipo di interventi e delle caratteristiche connesse. Peraltro, l’EPC è stato usato anche presso amministrazioni più piccole grazie al supporto europeo (e.g. programmi Elena e Jessica della Banca europea degli investimenti) e a soggetti come AESS, IRE Liguria o altre agenzie che agiscono come one-stop-shop.
Altro aspetto da valutare quando si parla di Energy Performance Contract è la misura dei risparmi, perché da esso dipenderà il canone da corrispondere alla ESCO. Dunque, per evitare contenziosi post-intervento, il metodo di calcolo dei risparmi e la baseline devono essere concordati tra cliente ed ESCO prima di stipulare il contratto. Il piano di misura e verifica (M&V) va quindi integrato nel contratto EPC e può anche agevolare l’accesso ai finanziamenti di parte terza e ad alcuni incentivi (come, ad esempio, i certificati bianchi). Un prezioso aiuto, in questo caso, può venire dall’IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol), che fornisce garanzie sia al cliente che alla ESCO. A catena poi è importante monitorare e adottare sistemi di raccolta dati e di automazione.
Infine, attualmente FIRE è coinvolta nel Gruppo di lavoro del MASE sui CAM, dove sono presenti istituzioni e associazioni del settore. Le attività riguardano la revisione del CAM servizio energia e considerano in ciò anche il rapporto CAM/EPC. Daremo aggiornamenti in merito quando opportuno.
Parleremo di EPC e di altri contratti di servizio energia nel webinar dedicato, organizzato da FIRE il 28 settembre, dal titolo I Contratti EPC per la riqualificazione energetica di edifici e processi industriali. Vi aspettiamo!