di Francesco Belcastro
Una nuova norma o meglio la revisione della già esistente UNI CEI 11339, che a breve sarà pubblicata in inchiesta pubblica, porterà nel prossimo futuro a quello che possiamo chiamare l’EGE 2.0. L’esigenza di cambiare, adattare al nuovo mercato e potenziare le competenze di tale figura professionale, nasce nel gruppo UNI/CT 212 “Uso Razionale dell’Energia” dove FIRE partecipa e contribuisce attivamente con ciò che, grazie ad indagini, studi, analisi ed all’esperienza di oltre 10 anni di certificazioni rilasciate tramite SECEM, evidenzia le necessità del settore.
N’ell’articolo l’ing. Belcastro, direttore di SECEM, analizza la norma evidenziandone i punti focali.
Si coglie l’occasione per ricordare che la prossima sessione d’esame per certificarsi EGE SECEM è è fissata per il 23 febbraio 2022. Il bando è disponibile su www.secem.eu
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Dopo oltre 12 anni, durante i quali l’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE per l’appunto) ha svolto soprattutto attività da consulente esterno con offerta di servizi trasversali (dall’uso degli incentivi, alle diagnosi energetiche, dalla ISO 50001 al mercato dell’energia, alla contrattualistica ed alla transizione energetica), ora potrebbe cambiare qualcosa.
L’obiettivo della norma è quello di istruire l’EGE verso la transizione energetica e la decarbonizzazione e proiettarlo al 2030. Le nuove conoscenze ed abilità, infatti, lo preparano ad avere un ruolo di primaria importanza e lo posizionano al vertice tra le figure professionali che operano nel settore dell’energia.
Il tema è stato affrontato nel workshop svoltosi il 27 ottobre scorso in occasione di Key Energy 2021. Analizziamo di seguito gli aspetti principali illustrati proprio in questo evento.
Intanto c’è da dire che i primi cambiamenti che verranno introdotti nel documento in revisione riguardano la struttura, che dovrà assicurare la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF) ed il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Questo significa che nel futuro avremo un solo documento contenente le conoscenze, le abilità, i compiti oltre che la descrizione del processo di certificazione e le modalità per mantenere un adeguato livello di qualificazione (oggi non è così poiché abbiamo la UNI CEI 11339, che definisce i compiti e le competenze, mentre un decreto interdirettoriale che ne descrive la procedura di certificazione).
Aspetto importante riguarda il collegamento con le diagnosi energetiche: l’EGE che risponderà a tali criteri soddisferà i requisiti della UNI CEI 16247-5 e potrà effettuare diagnosi energetiche in conformità alla UNI CEI EN 16247 parti 1-4. Tale richiamo dovrebbe permettere all’EGE di operare in ambito europeo sulle diagnosi energetiche.
La nuova norma al capitolo 4 definisce i compiti essenziali che dovrà svolgere l’EGE e le attività di dettaglio specifiche. Oggi abbiamo un elenco di 17 compiti, ma in futuro ci saranno 8 macroaree:
• l’attuazione/gestione di sistemi di gestione dell’energia
• la gestione dei contenuti tecnici della contrattualistica
• la redazione di diagnosi energetiche in conformità alle UNI CEI EN 16247 e di studi di fattibilità,
• la valutazione e misura dei risparmi,
• la supervisione degli impianti e sistemi energetici
• l’applicazione corretta della legislazione e normativa tecnica
• la redazione di reportistica
• la promozione della transizione energetica e la decarbonizzazione) con il dettaglio delle attività specifiche, per un totale di 20.
Restano invariate le specializzazioni che sono il settore Civile ed il settore Industriale. Il settore Trasporti è trasversale: fa riferimento al primo caso se l’attività riguarda la gestione energetica di flotte aziendali o trasporti (così come definiti nella UNI CEI EN 16247-4) in connessione al settore civile e terziario, mentre al secondo caso quando relativi al settore industriale e produttivo.
Nel capitolo 5 sono indicati i requisiti di conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità dell’EGE che corrispondono al livello QNQ 6 (cioè “Gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi).
Alcune novità, contenute in Appendice, riguardano gli elementi per la valutazione della conformità con specifico riferimento al processo di certificazione di parte terza in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024. È previsto un livello minimo di accesso richiesto (EQF 4) per i titoli di studio oltre all’esperienza lavorativa (apprendimento informale) in numero di anni nella gestione dell’energia: da un minimo di 3 anni per il livello 7 Area Disciplinare Scientifico-Tecnologica (es. lauree/master) a 10 anni per il livello 4 Area Disciplinare Umanistico-Sociale o Medico-Sanitario (es. licei, istituti tecnici, istituti professionali). Dunque, gli estremi rimangono in linea con i requisiti attuali.
Le fasi di valutazione (verifica requisiti minimi, prove scritte e prova orale) sono rimaste invariate, ad eccezione dell’analisi del curriculum vitae che dovrà essere necessariamente integrato da documentazione comprovante le attività lavorative e formative dichiarate, per poter dimostrare i prerequisiti minimi oltre ai seguenti nuovi compiti obbligatori: diagnosi energetiche in conformità alla serie UNI CEI EN 16247, misura e verifica dei risparmi, applicazione della legislazione e normativa tecnica e redazione di reportistica (più altri due compiti a scelta).
Novità importanti coinvolgono inoltre gli elementi per il mantenimento della certificazione, per cui sarà annualmente richiesta la dimostrazione documentale delle attività svolte.
In conclusione nel dibattito finale sono stati sottolineati gli aspetti salienti: richiesta obbligata di titoli per la dimostrazione dei requisiti minimi per l’accesso all’esame sia nelle fasi di mantenimento sia nel rinnovo; revoca della certificazione se per due anni consecutivi non si sono svolte attività nel settore dell’energia; quando si parla di diagnosi energetiche queste devono essere conformi alla UNI CEI EN 16247 per evitare qualsiasi fraintendimento con le analisi energetiche e/o le prestazioni energetiche; l’EGE certificato ai sensi della nuova norma è anche energy auditor ai sensi della UNI CEI EN 16247-5, recependo quanto recitato nella definizione data nel D.Lgs. 73/2020.