di Roberto Gerbo, Energy Manager ed EGE SECEM
L’installazione di fotovoltaico per alimentare gli impianti di climatizzazione risulta sostanzialmente indispensabile per rispettare i dettati del D.Lgs. 192/05 in edifici ad energia quasi zero.
In questo articolo l’ing. Gerbo esplora le implicazioni delle attuali normative in materia con particolare attenzione agli edifici situati nel Nord Italia.
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Il D.Lgs. 192/05 Art. 4 bis prescrive che al 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere edifici a energia quasi zero, quindi con notevole riduzione delle potenze termofrigorifere necessarie.
Il D.Lgs. 199/21 Allegato III regolamenta edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (quindi in genere con rifacimento completo impianti) ai sensi del D.Lgs. 28/11 e che rientrino nell’ambito di applicazione del decreto del D.M. 26 giugno 2015 (obbligo di APE), per i quali si procede a richiesta del titolo autorizzativo. Tale legge prescrive che gli edifici vanno progettati e realizzati (obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze) in modo da garantire, tramite il ricorso a FER, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% (era 50% prima, e per ora PA 65%) sia dei consumi previsti per la produzione di ACS che dei consumi per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva (le suddette % non possono essere assolte tramite impianti da FER che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule).
Gli schemi che seguono evidenziano come per gli impianti di climatizzazione non sia scontato (in particolare al Nord Italia cui si riferiscono gli schemi) rispettare il suddetto dettato normativo con la sola usuale PdC (aria-acqua o aria-aria) senza utilizzo contemporaneo del FV; questo indipendentemente dalla ridotta potenza termofrigorifera necessaria.
PERIODO RISCALDAMENTO
Per una analisi attenta occorre stimare il valore di COP, basandosi su impianti a pannelli radianti (tipologia più diffusa per il conteso in esame con uso PdC ) con temp. acqua 37°C, e coeff. cautelativo, mesi da dicembre a febbraio, resa reale (0,85 per Nord e 0,90 per Centro) per tenere conto delle oscillazioni di temperatura notturne che impongono più sbrinamenti.

Un esame più puntuale mensile nei mesi più freddi, in particolare al Nord Italia, può peggiorare ulteriormente le suddette valutazioni, a causa della riduzione del COP rispetto ai valori indicati, dovuta a temperature medie stagionali più basse.

Confronto profilo consumo PdC e produzione FV
Va evidenziato che per alimentare la PdC con il FV (salvo ricorso a rete e quindi peggiorando la spesa gestionale) occorre un FV di idonea potenza resa nel periodo invernale (potenza e energia resa circa 40-45 % di quella di picco estivo) e quindi con significativo surdimensionamento, che in periodi non freddi genera eccesso di produzione da immettere in rete, salvo uso per consumi elettrici civili (ma obbligatoriamente con accumuli per disallineamento profilo di produzione/profilo di consumo).
Un esempio classico per un edificio nel Nord che sia installata la caldaietta standard 30 kW termici di potenza, considerando di ridurre la potenza a 12 kW termici con opere di ristrutturazione su involucro, ecc. , per condizioni invernali utilizzando PdC aria -aria con COP 2,8 occorre disporre di un FV che generi in inverno una potenza minima di 5 kW (4 kW netti) con accumulo per disassamento tra orario produzione energia elettrica e consumo della stesa per riscaldamento. Ma questo significa installare un impianto FV da 12 kWp!!!
PERIODO RAFFRESCAMENTO
Anche l’analisi per una PdC in uso raffrescamento su tutto il territorio nazionale conferma che non è possibile rispettare la disposizione di legge per la macchina frigorifera senza utilizzo di FV.
Confronto profilo consumo PdC e produz FV
In questo caso si ha un buon allineamento stagionale tra profilo consumo per raffrescamento e produzione di FV.
CONCLUSIONI
In attesa del recepimento delle Direttive UE – EPBD per la riduzione ulteriore dei consumi energetici nel civile dove gli “edifici a energia quasi zero” diventano “edifici a emissioni zero”, si conferma che l’installazione di FV per alimentare gli impianti di climatizzazione risulta sostanzialmente indispensabile per rispettare i suddetti dettati del D.Lgs. 192/05 in edifici ad energia quasi zero ma con possibile sovradimensionamento del FV specie al Nord, comunque con accumulo. In ogni caso il rispetto dei livelli di copertura fissati dal D.lg. 199/21 vanno attentamente verificati con attenzione agli andamenti mensili.
In taluni casi per ristrutturazioni di edifici in genere e per nuovi edifici condominiali sviluppati in altezza i limiti (superfici del tetto) alla installazione di FV di idonea dimensione possono rendere più complesso, e con ricorso a accumuli (quindi con incremento spesa investimento), rispettare il dettato normativo.











