di Stefano D’Ambrosio e Giuseppe Tomassetti
Il D.L. 119/2018 o “decreto fiscale” indica i nuovi coefficienti da impiegare per il calcolo dei quantitativi di combustibili da sottoporre a fiscalità separata qualora impiegati negli impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e calore con decorrenza dal 1° dicembre 2018.
L’articolo pubblicato nella newsletter FIRE del 15 novembre 2018, analizza il decreto e cosa cambia rispetto al passato.
Il D.L. 119/2018 o “decreto fiscale” indica i nuovi coefficienti da impiegare per il calcolo dei quantitativi di combustibili da sottoporre a fiscalità separata qualora impiegati negli impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e calore con decorrenza dal 1° dicembre 2018.
Sono previste accise differenti a seconda dei diversi combustibili impiegati (gas naturale, gasolio, carbone, etc.) e in funzione dell’utilizzo: per la produzione di elettricità, per usi industriali o ad esso assimilati, e per usi civili. Si consideri che tra i principali benefici della cogenerazione c’è l’agevolazione fiscale sull’accisa del combustibile impiegato per la generazione, cosicché tutti i produttori vengono assimilati ad imprese elettriche.
Per il combustibile “gas naturale”, il più diffuso in cogenerazione, per ogni kWh elettrico prodotto abbiamo che la quantità pari a 0,220 Sm3 di gas naturale acquistato è sottoposta all’accisa per generazione elettrica, che si traduce in 0,04493 c€/Sm3. Per i restanti metri cubi necessari alla produzione di 1 kWh elettrico viene applicata l’imposta tipica dell’utenza considerata (industriale e assimilati o civile). Il valore 0,220 è legato al rendimento medio del parco di generazione nazionale a gas metano. Identico ragionamento è valido per tutti gli altri combustibili.
Tabella 1. Consumi specifici per tipo di combustibile nel caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile. Fonte: D.L. 119/2018 art. 19
Nel caso di autoconsumo dell’elettricità i vantaggi sono ancora maggiori, perché l’accisa è ridotta al 30%, e questo vale per tutte le tipologie di combustibile.
Con il nuovo decreto fiscale cosa cambia? Fondamentalmente nulla, perché già dalla L.44/2012 l’agevolazione corrispondeva al valore 0,220 Sm3/kWhe. Dunque viene formalizzato un aspetto già in atto dal 2012, ponendo fine alle continue proroghe annuali.
In questo periodo il rendimento del parco di generazione nazionale non è variato, pertanto il valore è stato confermato.
Come detto, la quota parte di gas metano che non rientra nell’accisa per generazione elettrica viene sottoposta all’accisa tipica propria del consumatore: industriale o civile. Questo aspetto può sembrare banale ma non lo è, poiché se l’appartenenza alla categoria industriale o civile nel passato era molto precisa, nel susseguirsi degli anni invece, grazie a specifiche interpretazioni delle norme, molte attività di servizi sono state assimilate ad attività industriali (es. la sanità). Le “assimilazioni” al settore industriale che sono state definite in sede legislativa sono oggi contenute nel testo unico delle accise all’art. 26 D.Lgs. 504/1995 aggiornato al 2018.
Un’altra interessante differenza si ha tra i diversi combustibili: prodotti petroliferi liquidi e gas.
Nel caso del gas, l’accisa si “accende” al momento della formalizzazione del consumo, che è il momento dell’invio della fatturazione periodica. L’impresa nel quadro di gestione delle attività di officina elettrica dovrà concordare con il fornitore l’invio di una fattura con la quota defiscalizzata, pena la necessità di dover seguire la procedura di rimborso da parte dell’Agenzia delle dogane, con conseguenti lungaggini. Per i prodotti petroliferi liquidi, l’accisa viene “accesa” all’uscita dalla raffineria, dunque caso per caso sarà necessario affrontare la valutazione della procedura più idonea per il rimborso.